[A] Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi d’appello. [B] Sulla natura e sul rapporto che lega le società consorziate facenti parti di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro regolamentato dalla speciale disciplina di cui alla L. 25 giugno 1909, n. 422 ("Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici") e sulle differenze con la disciplina dell’A.T.I. in materia di Appalto pubblico. [C] Sull’ammissibilità delle domande di accertamento e di condanna e sull’(in)ammissibilità di quelle esecutive proposte dal creditore nei confronti dal debitore successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. [D] Sui presupposti necessari ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c.
SENTENZA N. ****
[A] Il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con ...